PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di rafforzare l'attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto e di consentire un più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e di seguito denominata «Biblioteca», è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Biblioteca è istituito un comitato di gestione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. Il bilancio di previsione, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
      3. Fanno parte del comitato di gestione di cui al comma 2:

          a) il direttore della Biblioteca, che lo presiede;

          b) il funzionario amministrativo preposto alla contabilità e al bilancio in servizio presso la Biblioteca;

          c) un funzionario della carriera dei bibliotecari, in servizio presso la Biblioteca;

          d) un rappresentante della ragioneria generale dello Stato;

          e) un impiegato della carriera amministrativa con funzioni di segretario.

      4. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro dei beni delle attività culturali. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
      5. Il direttore della Biblioteca adotta i provvedimenti di attuazione del programma

 

Pag. 4

e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno di spesa.
      6. La gestione finanziaria della Biblioteca è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 2.

      1. Per le spese occorrenti al funzionamento della Biblioteca è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per beni e le attività culturali apposita assegnazione pari a 3,5 milioni di euro annui.
      2. Le somme assegnate alla Biblioteca ai sensi del comma 1, ogni altro provento esterno derivante dai servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e da eventuali attività di consulenza scientifica prestata dal personale della Biblioteca affluiscono al bilancio della medesima.
      3. Affluiscono ugualmente al bilancio della Biblioteca i proventi derivanti dalla partecipazione della stessa a progetti nazionali o internazionali che prevedono quote di finanziamento a carico di organismi nazionali, internazionali, stranieri o comunitari.
      4. I proventi esterni di cui ai commi 2 e 3 devono essere destinati a interventi di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico della Biblioteca, nonché alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio.
      5. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro dei beni e delle attività culturali può annualmente disporre, con proprio decreto, che una quota non superiore al trenta per cento dei proventi di cui al comma 3 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita fra le biblioteche pubbliche statali con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

 

Pag. 5

Art. 3.

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile della Biblioteca e per la disciplina del relativo servizio di cassa.

Art. 4.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, è abrogata la legge 27 maggio 1975, n. 190.